La faccenda dei diritti acquisiti è da discutere comunque, perché è un principio di applicazione giurisprudenziale.
Peraltro il legislatore in più ambiti è intervenuto con leggi "retroattive". Basta che pensiate alla Fornero e agli "esodati".. gente che fino al giorno prima era stracerta di andare in pensione, era pronta a fare domanda... aveva pure prenotato le vacanze... e con un colpo di decreto si sono visti cambiare le carte in tavola.
L'unica cosa che è espressamente preclusa, anche per dettato costituzionale, è l'irretroattività in materia penale. Ovviamente.
Qui ci sono le norme che regolano l'efficacia della legge nel tempo tratte dalle cosiddette "preleggi".
A differenza dell'irretroattività penale queste sono norme ordinarie, quindi derogabili da leggi successive. Già c'è un'esplicita eccezione sui contratti di lavoro.
Ciò perché il Parlamento è SOVRANO. Lo so che sto termine è diventata una cattiva parola per certuni, ma i costituenti hanno strutturato il nostro Stato così.
Art. 11 Efficacia della legge nel tempo
La legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo (Cost. 25).
I contratti collettivi di lavoro (Cod. Civ. 2067 e seguenti) possono stabilire per la loro efficacia una data anteriore alla pubblicazione, purché non preceda quella della stipulazione.
Art. 15 Abrogazione delle leggi
Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore.